Lo Statuto - ARC

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Accademia
Lo Statuto
Art. 1 – Definizione

L’Accademia Romana di Chirurgia (A.R.C.) è un’Associazione senza fini di lucro fra i
cultori romani della chirurgia, costituita ai sensi del D.L. 4 Dicembre
1997 n° 640.

Art. 2 – Scopi
L’Accademia è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere
la chirurgia nel settore della oncologia, nelle branche specialistiche e
negli aspetti tecnologici, per la massima valorizzazione della Scuola
Romana, attraverso ogni forma di attività culturale, scientifica,
didattica, ritenuta conveniente ed anche a mezzo stampa e mezzi
informatici.

Art. 3 – Membri
I membri dell’Accademia assumono il titolo di Accademici. Essi si distinguono in
Accademici Dirigenti, Consiglieri, Emeriti ed Onorari.

Art.4 – Accademici Dirigenti e Consiglio Direttivo
Sono Accademici Dirigenti i firmatari dell’atto Costitutivo. Essi costituiscono il
Consiglio Direttivo che è l’organo direttivo dell’Accademia e provvedono
alla gestione culturale economica ed organizzativa. E’ in loro potere
inoltre la nomina del Presidente Reggente, quella degli Accademici
Consiglieri, Emeriti ed Onorari, nonché la cooptazione di altri Accademici
Dirigenti sino ad un massimo di 12. Essi nominano l’Ufficio di Segreteria
e l’eventuale assunzione, anche provvisoria, del personale necessario al
funzionamento dell’Accademia.

Art. 5 –Accademici  Consiglieri, Emeriti, Onorari
Possono essere nominati Accademici Consiglieri, specialisti afferenti alle attività chirurgiche
operanti nell’Area Romana che abbiano alti meriti professionali
riconosciuti all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Possono essere
riconosciuti Accademici Emeriti dal C.D. all’unanimità, chirurghi di ogni
specialità che abbiano operato nell’Area Romana per molti anni,
raggiungendo particolare qualificazione professionale nonché meriti
scientifici ed organizzativi. Il C.D. può nominare Accademici Onorari,
personalità del Mondo della Chirurgia di altissimo livello professionale e
culturale unitamente riconosciuto, o particolarmente benemerite per la
chirurgia, la sanità, la ricerca, l’organizzazione
socio-sanitaria. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e
votare in assemblea, le cui deliberazioni vengono assunte a maggioranza
dai presenti.

Art. 6 – Il Presidente Reggente
Il C.D. nomina il Presidente Reggente dell’Accademia
che ne diviene il Legale Rappresentante assumendo i poteri che il codice
civile assegna a tale funzione. Può essere revocato dal C.D. a maggioranza
dei due terzi.

Art. 7 – Ufficio di Presidenza
IL CD può nominare uno o più Vicepresidenti che con
il Presidente Reggente  costituiscono l’Ufficio di Presidenza, che
agisce per delega del CD.

Art. 8 – Decadenza dalla Qualifica di Accademico e cambio di qualifica
Il CD, a maggioranza qualificata dei presenti, ha potere di dichiarare la decadenza
dalla qualifica Di Accademico Dirigente, Consigliere, Emerito, Onorario,
su proposta del Presidente Reggente, per mancata partecipazione
all’attività societaria, per mancata aderenza ai principi e agli scopi
dell’Accademia, per condanne giudiziarie, per morte.Il CD può anche
decidere il cambio di qualifica degli Accademici su loro richiesta o su
proposta motivata del Presidente Reggente.

Art. 9 – Sede
Sociale e LegaleLa Sede Sociale e la Sede Legale sono fissate
presso la residenza del Presidente Reggente, salvo diversa
esplicitazione.

Art. 10 – Fondi e Bilancio
Il Consiglio Direttivo provvede ad individuare le esigenze finanziarie
dell’Accademia e a raccogliere le relative risorse che dovranno essere
versate in un apposito C/C bancario intestato a nome del Legale
Rappresentante e di altro membro del C.D. da lui indicato. Annualmente
dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e
finanziario, che dovrà essere approvato dall’Assemblea degli
Associati. Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire tra
gli associati utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.

Art. 11 – Affiliazioni
All’Accademia possono affiliarsi Associazioni
scientifico-culturali medico chirurgiche che ne facciano espressamente richiesta
e con le quali dovrà essere sottoscritto un protocollo convenzionale
rispettoso delle finalità ed autonomie
reciproche.

Art. 12 - Scioglimento
L’Accademia cessa di esistere per volontà unanime del C.D ovvero per le altre cause previste
dalla legge. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione dovrà
essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma
190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.



Accademia Romana di Chirurgia

c/o C.E.C. Comunicazione Eventi Congressi
Via Canton, 101
00144 Roma
Tel. 06-60210638 / 06-65192185
Fax 06-96048445
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